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Sez. T, Ordinanza n. 25730 del 20/09/2025 (Rv. 676641-01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE | Tasse automobilistiche - Termine triennale per il recupero - Natura decadenziale - Conseguenze - Notificazione dell'atto impositivo - Principio della scissione degli effetti - Applicabilità.
Stato
decisa il 2025-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676641-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE

Il termine triennale per il recupero delle tasse dovute in ragione della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri, stabilito dall'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982 (conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983) e modificato dall'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986 (conv. con modif. dalla l. n. 60 del 1986), benché qualificato come di prescrizione, ha natura di decadenza, dovendo pertanto darsi rilievo, ai fini del relativo rispetto, al principio di scissione degli effetti

della notificazione, in virtù del quale assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli atti necessari per la notifica dell'atto impositivo e non quella, eventualmente successiva, in cui lo stesso sia giunto nella sfera di conoscenza del contribuente.

Decreto Legge 30/12/1982 num. 953 art. 5 com. 51 CORTE COST., Legge 28/02/1983 num. 53 CORTE COST., Decreto Legge 06/01/1986 num. 2 art. 3, Legge 07/03/1986 num. 60 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)