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Sez. U - , Sentenza n. 40543 del 17/12/2021 (Rv. 663252 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Atti di imposizione tributaria - Notificazione effettuata, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, tramite il messo dell'amministrazione finanziaria - Impedimento della decadenza dal potere di accertamento - Applicabilità del principio della scissione soggettiva. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - A MEZZO DI MESSI AUTORIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - In genere.
Stato
decisa il 2021-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663252-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. A) CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 com. 4 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 27 lett. F) CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)