Sez. 2, Sentenza n. 4441 del 05/10/1978 (Rv. 394101 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - RICORSO PER CASSAZIONE - AVVISO DI RICEVIMENTO - MANCATA PRODUZIONE - SMARRIMENTO DELL'AVVISO - MANCATA PRODUZIONE DEL DUPLICATO - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - RINNOVAZIONE EX ART 291 COD PROC CIV - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - RICORSO PER CASSAZIONE - AVVISO DI RICEVIMENTO - MANCATA PRODUZIONE - SMARRIMENTO DELL'AVVISO - MANCATA PRODUZIONE DEL DUPLICATO - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - RINNOVAZIONE EX ART 291 COD PROC CIV - ESCLUSIONE.*
Nell'ipotesi di notifica del ricorso per Cassazione a mezzo del servizio postale, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ovvero, in caso di smarrimento, del duplicato rilasciato dalla amministrazione postale ai sensi dell'art 177 del RD 18 aprile 1940 n 689, implica la radicale inesistenza della notificazione medesima, ed impone, conseguentemente, la declaratoria di inammissibilita del ricorso, restando preclusa ogni possibilita di rinnovazione ai sensi dell'art 291 cod proc civ. (V 1624/77, mass n 385331).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Regio Decr. 18/04/1940 num. 689 art. 177
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)