Sez. 5, Sentenza n. 24920 del 26/03/2003 Cc. (dep. 10/06/2003) Rv. 225944 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Funzioni di g.i.p. da parte del giudice che abbia fatto parte del tribunale del riesame nello stesso procedimento - Incompatibilità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod.proc.pen. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di g.i.p. da parte del giudice che abbia, nel medesimo procedimento, espletato attività di componente del tribunale del riesame, in quanto, in sede di valutazione, peraltro allo stato degli atti, degli indizi di colpevolezza, non viene espresso alcun giudizio decisorio. Ed invero, l'anzidetta norma processuale mira a garantire la distinzione delle funzioni giudicanti tra giudici della fase cautelare (g.i.p. e tribunale del riesame) da un lato e giudici della fase decisoria (g.u.p. e giudice del dibattimento) dall'altro, stabilendo l'incompatibilità dello svolgimento delle funzioni di giudice nella fase preliminare e in quella decisoria. (Nel caso di specie, peraltro, il giudice del riesame aveva provveduto in sede di gravame avverso un'ordinanza di rigetto di un'istanza di revoca della misura cautelare per sopravvenienza di elementi asseritamente favorevoli).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)