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Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. (dep. 25/01/2005) Rv. 230690 - 01

GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - atti compiuti nel procedimento | Giudice del rito abbreviato - Incompatibilità alla celebrazione contemporaneamente del dibattimento nei confronti di altri coimputati - Insussistenza.
Stato
decisa il 2004-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230690-01

GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - atti compiuti nel procedimento

Il giudice del giudizio abbreviato che tratti simultaneamente anche la parte del procedimento che prosegue con il rito ordinario, dopo che l'istanza di astensione è stata rigettata dal presidente del Tribunale, non è incompatibile ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen. se sino al momento della decisione non è stato chiamato a svolgere attività di giudizio o ad esprimere valutazioni sul merito dell'accusa. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la possibilità di ritenere la sussistenza di valutazioni di merito nell'attività di ammissione delle prove, in quanto con tale attività il giudice apprezza la possibile efficacia dimostrativa della circostanza che ne forma l'oggetto e ne valuta la pertinenza in vista della decisione finale, senza anticipare però la decisione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)