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Sez. 1, Ordinanza n. 5867 del 05/03/2024 (Rv. 670472-01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Indicatori di tratta - Emersione degli indicatori nel procedimento giurisdizionale - Dovere del giudice di rinviare la vittima ad un ente antitratta - Prosecuzione del procedimento giurisdizionale - Riconoscimento della misura maggiore dello status di rifugiato rispetto al permesso di soggiorno ex art. 18 TUI.
Stato
decisa il 2024-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670472-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Nel corso di un procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, qualora gli indicatori di tratta ai fini di sfruttamento sessuale emergano solo in sede giudiziale, il giudice deve sospendere l'esame e rinviare ad un ente antitratta per l'identificazione formale, pur dovendo il procedimento giurisdizionale giungere ad una decisione autonoma ed indipendente dalle decisioni assunte in sede amministrativa, in quanto la vittima, in presenza delle condizioni previste dalla legge, può avere diritto ad una misura di protezione di contenuto più ampio rispetto al permesso di soggiorno previsto dall'art. 18 del d.lgs. n. 286 del 1998, quale il riconoscimento dello status di rifugiato.

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 18, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)