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Sez. 1 - , Sentenza n. 26763 del 22/12/2016 (Rv. 642873 - 03)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - TERMINI | Termine triennale di cui all'art. 1, comma 3, della l. n. 1 del 1978 - Natura acceleratoria - Inutile decorrenza - Conseguenze - Inefficacia della dichiarazione di p.u. - Trasformazione dell'occupazione in usurpativa - Rapporto con i termini di cui all’art. 13 l. n. 2359 del 1865.
Stato
decisa il 2016-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642873-03

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - TERMINI

Nell'ipotesi di inutile decorso del termine triennale, previsto dall'art. 1, comma 3, della l. n. 1 del 1978, per l'inizio dei lavori, decorrente dall'approvazione del progetto dell'opera di pubblica utilità, la dichiarazione di pubblica utilità diviene inefficace, con la conseguenza che l'occupazione perpetrata oltre tale termine, con trasformazione del fondo, va qualificata come usurpativa. Invero, tale termine ha natura acceleratoria dell’esecuzione delle opere pubbliche e non va confuso, ma raccordato con quelli di cui all’art. 13 della l. n. 2359 del 1865 (riguardanti l’inizio ed il compimento dei lavori e delle espropriazioni), nel senso che solo ove detti termini siano regolarmente apposti e la dichiarazione di pubblica utilità risulti esistente si pone il problema, logicamente successivo, della sua osservanza.

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1978 num. 1 art. 1 com. 3 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)