Sez. 4, Sentenza n. 1304 del 23/10/1981 Ud. (dep. 12/02/1982) Rv. 152122 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - SOGGETTI OBBLIGATI A NOTIFICARE TALE DICHIARAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - SOGGETTI OBBLIGATI A NOTIFICARE TALE DICHIARAZIONE.*
L'Obbligo di notificare alle altre parti la dichiarazione di impugnazione per i soli interessi civili, stabilito dal secondo comma dell'art. 202 cod. proc. pen., incombe a tutti coloro che hanno il potere di impugnazione, e quindi anche all'imputato che ha limitato la sua impugnazione ai soli interessi civili. (147460; 101465; contra 101466 anno 1966, secondo cui, comunque, l'Obbligo della notifica della dichiarazione non sussisterebbe quando la stessa investe il punto circa la Determinazione quantitativa nel concorso di colpa delle vittime, in quanto si tratterebbe di questione a natura bivalente, che riverbera i suoi effetti, oltre che sugli interessi civili, anche e principalmente sulla entità del fatto-reato attribuito all'imputato e, quindi, sulla sua responsabilità penale e su questa scia massima n 119596 anno 1971).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)