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Sez. 2, Sentenza n. 485 del 02/10/1984 Ud. (dep. 15/01/1985) Rv. 167429 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE - SOGGETTI OBBLIGATI - IMPUTATO - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO.*
Stato
decisa il 1984-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167429-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE - SOGGETTI OBBLIGATI - IMPUTATO - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO.*

L'Obbligo della notifica dell'impugnazione alle altre parti interessate, prescritto dall'art. 202 cod. proc. pen., incombe a tutti coloro che hanno il potere di impugnazione, e quindi anche all'imputato che abbia limitato il suo ricorso ai soli interessi civili. (V mass n 900032 (contrasto segnalato, in ipotesi di specificazione della doglianza nei motivi; (Conf mass n 152122; (Conf mass n 155682 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)