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Sez. 2, Sentenza n. 21333 del 25/05/2005 Cc. (dep. 07/06/2005) Rv. 231619 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - procedimento | Trasmissione atti - Inserimento del contenuto nell'ordinanza coercitiva - Sufficienza.
Stato
decisa il 2005-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231619-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - procedimento

L'obbligo imposto al P.M. di trasmettere al tribunale della libertà gli atti presentati al GIP a norma dell'art. 291 cod. proc. pen. può considerarsi adempiuto anche mediante l'integrale riproduzione del contenuto dell'atto nell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, in quanto la difesa è stata messa nelle condizioni di avere piena cognizione del suo contenuto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)