Sez. 5, Sentenza n. 42150 del 15/07/2011 Cc. (dep. 16/11/2011) Rv. 251696 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Obbligo del P.M. di trasmettere gli atti, presentati al Gip, al Tribunale del riesame - Integrale riproduzione del contenuto di detti atti nell'ordinanza coercitiva - Sufficienza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
L'obbligo imposto al P.M., ex art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., di trasmettere al tribunale del riesame gli atti presentati al Gip, ex art. 291 cod. proc. pen. - pena la perdita di efficacia della ordinanza impositiva della misura coercitiva - può ritenersi adempiuto anche mediante l'integrale riproduzione del contenuto dei predetti atti nell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, in quanto, in tal caso, la difesa viene messa nelle condizioni di avere piena cognizione degli atti posti a base della misura restrittiva.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)