Sez. 3, Sentenza n. 7563 del 04/02/2016 Cc. (dep. 25/02/2016) Rv. 266304 - 01
SPORT | Manifestazioni sportive - Provvedimento del Questore ex art 6, legge n. 401 del 1989 - Convalida del giudice - Successiva modifica e integrazione del provvedimento - Possibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
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In tema di convalida del provvedimento assunto dal Questore, a norma dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, con il quale si obbliga l'interessato a presentarsi in un ufficio di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, il giudice non può modificare o integrare una ordinanza precedentemente adottata, atteso che tale statuizione integra la sostituzione di una decisione già assunta in relazione alla quale non può trovare applicazione la procedura di correzione dell'errore materiale di cui all' art. 130 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui il giudice, su sollecitazione della Questura, con successivo provvedimento emesso "inaudita altera parte", aveva integrato l'ordinanza di convalida ampliando le prescrizioni con ulteriori obblighi di presentazione).
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)