Sez. 3, Sentenza n. 23958 del 04/03/2014 Cc. (dep. 09/06/2014) Rv. 259657 - 01
SPORT | Manifestazioni sportive - Provvedimento del questore impositivo del divieto di accesso al luogo di svolgimento - Convalida del giudice - Motivazione "per relationem" - Legittimità - Condizioni.
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E legittima la motivazione "per relationem" dell'ordinanza di convalida del provvedimento assunto dal questore a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, con il quale si vieta all'interessato l'accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, allorché in essa si effettui il richiamo all'atto impugnato ed alla richiesta del pubblico ministero.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)