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Sez. 1, Sentenza n. 12662 del 09/07/2004 (Rv. 582585 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI | Diritto del minore ad essere educato nella propria famiglia di origine - Sussistenza - Limiti - Tutela dell'equilibrato ed armonioso sviluppo della personalità del minore - Esigenza - Stato di abbandono dello stesso - Esclusione - Condizioni - Idoneità di parenti entro il quarto grado all'assistenza del minore - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582585-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI

Il principio ispiratore della disciplina dell'adozione dei minori, secondo il quale il minore ha diritto ad essere educato nella propria famiglia di origine, incontra i suoi limiti laddove questa non sia in grado di prestare - in via non transitoria - le cure necessarie, nè di assicurare l'adempimento dell'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, la quale viene, pertanto, a trovarsi in stato di abbandono. Questo non viene meno per il solo fatto che al minore vengano prestate le cure materiali essenziali da parte dei genitori o di taluno dei parenti entro il quarto grado, essendo necessario, in tal caso, accertare che l'ambiente familiare sia in grado di garantire un equilibrato ed armonioso sviluppo della personalità del minore. In particolare, la valutazione di idoneità dei parenti all'assistenza di questo non può prescindere dalla considerazione della pregressa condotta dei primi in rapporto al secondo, come evidenziato dall'art. 12 della legge n. 183 del 1984, che espressamente richiede il mantenimento di rapporti significativi con il minore (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, considerata la disponibilità della zia materna e del proprio coniuge ad assistere il minore, ma sottolineato che essa era solo sopravvenuta, aveva ritenuto che le peculiarità dei caratteri e delle personalità dei predetti parenti fossero inadeguate alle esigenze di sano ed equilibrato sviluppo psicofisico del minore, già soggetto a problemi di natura psicoevolutiva, opinando che un ulteriore trauma da allontanamento dagli attuali affidatari avrebbe prodotto un serio rischio di patologia psichica a carico dello stesso.)

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 12 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)