Sez. 1, Sentenza n. 18113 del 10/08/2006 (Rv. 591546 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI | Diritto del minore ad essere educato nella propria famiglia - Sussistenza - Limiti - Tutela dell'equilibrato ed armonioso sviluppo della personalità del minore - Necessità - Stato di abbandono dello stesso - Esclusione - Condizioni - Idoneità di parenti entro il quarto grado all'assistenza del minore - Presupposti - Fattispecie.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI
Il principio ispiratore della disciplina dell'adozione, secondo cui il minore ha diritto ad essere educato nella propria famiglia di origine, incontra i suoi limiti là dove questa non sia in grado di prestare, in via non transitoria, le cure necessarie, né di assicurare l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, con conseguente configurabilità dello stato di abbandono, il quale non viene meno per il solo fatto che al minore siano prestate le cure materiali essenziali da parte dei genitori o di taluno dei parenti entro il quarto grado, risultando necessario, in tal caso, accertare che l'ambiente domestico sia in grado di garantire un equilibrato ed armonioso sviluppo della personalità del minore, senza che, in particolare, la valutazione di idoneità dei medesimi parenti alla di lui assistenza possa prescindere dalla considerazione della pregressa condotta degli uni in relazione all'altro, come evidenziato dall'art. 12 della legge 4 maggio 1983, n. 184, che espressamente richiede il mantenimento di rapporti significativi con il minore. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva dichiarato lo stato di adottabilità in un caso in cui il padre - ristretto in carcere - e la madre naturali della bambina erano stati giudicati gravemente ed irrimediabilmente inadeguati alla funzione genitoriale e i nonni materni, attraverso la loro presa di posizione "espulsiva" nei confronti della figlia, avevano trascurato l'esistenza della bambina, e quindi non avevano instaurato con la stessa alcun rapporto significativo, tenendo un comportamento rinunciatario ed omissivo).
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)