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Sez. 1, Sentenza n. 73 del 17/01/1984 Cc. (dep. 30/01/1984) Rv. 162418 - 01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - IN GENERE - ATTI PRELIMINARI E CITAZIONE IN GIUDIZIO - DISCIPLINA DELLA LEGGE N. 524 DEL 1977 - VIZIO DEL DECRETO DI CITAZIONE NOTIFICATO EX ART. 170 COD. PROC. PEN. - IMPUTATO COMPARSO - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162418-01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - IN GENERE - ATTI PRELIMINARI E CITAZIONE IN GIUDIZIO - DISCIPLINA DELLA LEGGE N. 524 DEL 1977 - VIZIO DEL DECRETO DI CITAZIONE NOTIFICATO EX ART. 170 COD. PROC. PEN. - IMPUTATO COMPARSO - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*

Ai sensi dell'art. 185 n. 3 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 534 del 1977, costituiscono nullità insanabili e rilevabili in ogni stato e grado soltanto l'omessa citazione dello imputato e l'assenza del difensore nel dibattimento. All'omissione della citazione può equipararsi la mancata o gravemente viziata notifica del decreto di citazione, purché tali difetti vengano ad incidere direttamente sulla citazione, escludendone la materiale esistenza. Ne consegue che qualora la citazione avanti al tribunale, pur viziata dalla irregolarità di un adempimento, quale la notifica ex art. 170 cod. proc. pen. senza la previa emissione del decreto di irreperibilità, raggiunga il suo effetto, con la comparizione dello interessato, essa non può essere dichiarata nulla. (V mass n 153923; (V mass n 153521; (V mass n 152185).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Legge 08/08/1977 num. 534 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)