Sez. 2, Sentenza n. 52316 del 27/09/2016 Ud. (dep. 09/12/2016) Rv. 268961 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Sospensione dei termini di custodia cautelare - Termine indicato per il deposito della sentenza - Effetto sospensivo della prescrizione - Successiva revoca della misura cautelare - Irrilevanza.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
La sospensione dei termini di custodia cautelare, disposta ai sensi dell'art.304, comma primo, lett.c) in pendenza del termine per il deposito della motivazione, determina la sospensione della prescrizione per l'intero termine fissato per il deposito dei motivi, non rilevando l'eventuale revoca - nelle more del termine fissato per il deposito della motivazione - della misura custodiale il cui termine di durata era sospeso.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)