diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 31875 del 12/04/2016 Ud. (dep. 22/07/2016) Rv. 267982 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Sospensione dei termini di custodia cautelare - Termine indicato per il deposito della sentenza - Complessità del dibattimento per i reati di cui all'art.407 cod.proc.pen. - Effetto sospensione della prescrizione - Estensione ai concorrenti nel reato non sottoposti a misura custodiale.
Stato
decisa il 2016-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267982-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

La sospensione dei termini di custodia cautelare disposta, con ordinanza impugnabile ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen., in pendenza del termine per il deposito della motivazione previsto dall'art.304, comma primo, lett.c), cod.proc.pen., ovvero nel caso in cui consegua alla particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato "ex" art. 304, comma secondo, cod.proc.pen., determina la sospensione della prescrizione nei confronti di tutti i concorrenti nel medesimo reato, anche se non sottoposti a misura custodiale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)