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Sez. 3, Sentenza n. 740 del 18/03/1970 (Rv. 346001 - 01)

VENDITA - EVIZIONE - IN GENERE - VENDITA DI IMMOBILE CON SCRITTURA PRIVATA - OBBLIGO DEL SUCCESSIVO ATTO PUBBLICO - AGGRESSIONE DEL BENE DA PARTE DI CREDITORI DEI VENDITORI - CONDANNA DEI VENDITORI AL RISARCIMENTO DEL DANNO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1970-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346001-01

VENDITA - EVIZIONE - IN GENERE - VENDITA DI IMMOBILE CON SCRITTURA PRIVATA - OBBLIGO DEL SUCCESSIVO ATTO PUBBLICO - AGGRESSIONE DEL BENE DA PARTE DI CREDITORI DEI VENDITORI - CONDANNA DEI VENDITORI AL RISARCIMENTO DEL DANNO - LEGITTIMITA.*

Qualora siasi perfezionato un contratto di compravendita immobiliare e successivamente allo stesso ma prima del compimento delle ulteriori formalita conseguenti (riduzione della scrittura privata in atto pubblico, trascrizione dell'atto) il bene compravenduto sia aggredito da parte di creditori dei venditori (mediante pignoramenti o altre misure cautelari), questi ultimi sono tenuto al risarcimento dei danni in favore del compratore, non potendosi dubitare che il comportamento tenuto sia manifestamente antigiuridico.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)