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Sez. 2, Sentenza n. 7678 del 07/06/2001 (Rv. 547303 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE | Sottoposizione della cosa oggetto della vendita a sequestro penale - Evizione - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547303-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE

Per aversi evizione occorre che il diritto trasmesso al compratore venga definitivamente meno o risulti inefficacemente acquistato per incompatibilità col diritto certo del terzo, con la conseguenza che non da luogo ad evizione il fatto che il bene oggetto del contratto sia sottoposto a sequestro penale, ancorché ad istanza di un soggetto che vanti su tale bene un diritto incompatibile con quello acquisito dal compratore, atteso che tale provvedimento costituisce semplice minaccia di evizione destinata a concretarsi solo se sopravvengano i definitivi atti di confisca e di restituzione della cosa al terzo offeso dal reato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)