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Sez. 6, Sentenza n. 5500 del 30/03/1998 Ud. (dep. 11/05/1998) Rv. 210522 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - REQUISITI - IN GENERE | Indicazioni specifiche - Critica personale da parte del singolo ricorrente - Rapporti con l'effetto estensivo.
Stato
decisa il 1998-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210522-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - REQUISITI - IN GENERE

In tema di forma dell'impugnazione, l'art. 581, lett. a) e c) cod. proc. pen. richiede, a pena di inammissibilità che l'impugnazione si proponga per mezzo della indicazione dei capi e dei punti della decisione ai quali si riferisce il gravame, con l'enunciazione dei motivi e l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. L'impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente personale della decisione impugnata, valida per la posizione del singolo ricorrente, tenuta distinta da quelle che sono le conseguenze della decisione favorevole ad altro coimputato riguardanti l'effetto estensivo, tanto che questo è applicabile indipendentemente dall'impugnazione dell'interessato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)