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Sez. 1, Sentenza n. 992 del 19/04/1966 (Rv. 321980 - 01)

TITOLI DI CREDITO - AZIONE CAUSALE - DEPOSITO DELLA CAMBIALE - OBBLIGO - LIMITI - TRATTA AUTORIZZATA MA NON ACCETTATA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1966-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321980-01

TITOLI DI CREDITO - AZIONE CAUSALE - DEPOSITO DELLA CAMBIALE - OBBLIGO - LIMITI - TRATTA AUTORIZZATA MA NON ACCETTATA - INSUSSISTENZA.*

L'offerta di restituzione e il deposito della cambiale prima dell'Esercizio dell'Azione causale sono preordinati, nel sistema della legge cambiaria, ad evitare che il debitore, dopo aver pagato per effetto di tale Azione, sia nuovamente tenuto a pagare di fronte all'Azione cambiaria esercitata dal possessore del titolo, il quale abbia continuato a circolare. Non sussistendo tale rischio di duplice pagamento, dato che il portato re del titolo non vanta alcun diritto nei suoi confronti, il trattario non accettante, anche se ha autorizzato preventivamente l'emissione della tratta, non puo pretendere la restituzione del titolo dal traente che eserciti contro di lui l'Azione causale. *

Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)