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Sez. 1, Sentenza n. 3481 del 24/10/1969 (Rv. 343611 - 01)

TITOLI DI CREDITO - AZIONE CAUSALE (RAPPORTO SOTTOSTANTE) - DEPOSITO DELLA CAMBIALE - OBBLIGO - LIMITI - AZIONE CAMBIARIA - PRESCRIZIONE AL MOMENTO DELLA DECISIONE - OBBLIGO DI DEPOSITO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343611-01

TITOLI DI CREDITO - AZIONE CAUSALE (RAPPORTO SOTTOSTANTE) - DEPOSITO DELLA CAMBIALE - OBBLIGO - LIMITI - AZIONE CAMBIARIA - PRESCRIZIONE AL MOMENTO DELLA DECISIONE - OBBLIGO DI DEPOSITO - INSUSSISTENZA.*

L'offerta di restituzione e il deposito della cambiale prima dello Esercizio dell'Azione causale sono preordinati, nel sistema della legge cambiaria, ad evitare che il debitore, dopo aver pagato per effetto di tale Azione, sia nuovamente tenuto a pagare di fronte alla Azione cambiaria esercitata dal possessore del titolo, il quale abbia continuato a circolare. Siffatto pericolo non sussiste e, quindi, il mancato deposito non e di ostacolo alla condanna, quando la prescrizione dell'Azione cambiaria siasi verificata al momento della decisione della causa. (V 992-66, massima n 321980).*

Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 94, Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)