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Sez. 1, Sentenza n. 5523 del 08/09/1983 (Rv. 430456 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE - SCADENZA DEL TERMINE ASSEGNATO - EFFETTI - ACCERTAMENTO - POTERI DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1983-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430456-01

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE - SCADENZA DEL TERMINE ASSEGNATO - EFFETTI - ACCERTAMENTO - POTERI DEL GIUDICE DI MERITO.*

La scadenza del termine stabilito dalle parti per il deposito della decisione degli arbitri irrituali, di regola esaurisce il mandato ad essi conferito e fa venir meno i poteri degli stessi, per cui la loro successiva attività è priva di efficacia se le parti non abbiano concordato la proroga, ma, atteso il carattere negoziale del rapporto, è possibile che le parti, pur stabilendo un termine per l'espletamento dell'incarico, ne escludano in concreto la natura essenziale, dando ad esso un valore meramente orientativo, quale una raccomandazione agli arbitri di procedere con la sollecitudine richiesta dalla natura della lite, ovvero che deleghino agli stessi arbitri il potere di prorogare il termine, in presenza di determinate condizioni o entro certi limiti temporali. Il relativo accertamento, risolvendosi nella ricostruzione della volontà delle parti, è rimesso all'apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in Sede di legittimità se congruamente e correttamente motivato. (Conf 3090/74, mass n 371558; (V 2462/51).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1722, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 820 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)