Sez. L, Sentenza n. 2134 del 25/03/1986 (Rv. 445316 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ASSENZE DEL LAVORATORE OLTRE IL TERMINE DI COMPORTO - IMMUTAZIONE IN GIUDIZIO DEL TITOLO DEL RECESSO COME IPOTESI EX ART. 2110 COD. CIV. ANZICHÉ COME GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ASSENZE DEL LAVORATORE OLTRE IL TERMINE DI COMPORTO - IMMUTAZIONE IN GIUDIZIO DEL TITOLO DEL RECESSO COME IPOTESI EX ART. 2110 COD. CIV. ANZICHÉ COME GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO - IRRILEVANZA.*
Nella controversia avente ad oggetto la legittimità, o meno, del licenziamento del lavoratore dipendente, non costituisce alcuna illegittima immutazione del titolo del recesso la deduzione - svolta nel giudizio - che la circostanza di fatto dell'assenza del lavoratore oltre il termine di comporto per malattia, anche in ipotesi di plurime assenze discontinue e frazionate per diverse infermità, debba essere considerata come ipotesi di recesso del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2110 cod. civ., anziché come ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966. (V 2913/85, mass n 440665).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)