Sez. L, Sentenza n. 2913 del 09/05/1985 (Rv. 440665 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DISCIPLINA COLLETTIVA NON DETERMINANTE IL TERMINE ESTERNO DEL COMPORTO PER SOMMATORIA - INTEGRAZIONE DEL GIUDICE IN VIA EQUITATIVA CON ADOZIONE DEL TRIENNIO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO - RIFERIMENTO ALLE ASSENZE COMPLESSIVE ANCHE SE VERIFICATESI NELLA VIGENZA DI DIVERSI CONTRATTI - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DISCIPLINA COLLETTIVA NON DETERMINANTE IL TERMINE ESTERNO DEL COMPORTO PER SOMMATORIA - INTEGRAZIONE DEL GIUDICE IN VIA EQUITATIVA CON ADOZIONE DEL TRIENNIO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO - RIFERIMENTO ALLE ASSENZE COMPLESSIVE ANCHE SE VERIFICATESI NELLA VIGENZA DI DIVERSI CONTRATTI - AMMISSIBILITÀ.*
In relazione alla disciplina del comporto dettata dalla disciplina collettiva (nella specie, 1 maggio 1976 e 16 luglio 1979, per i dipendenti dell'industria metalmeccanica a partecipazione statale) l'adozione, operata dal giudice in via equitativa, del triennio di prevista efficacia del contratto collettivo quale termine cosiddetto esterno del comporto frazionato o per sommatoria non esclude che il comporto debba essere calcolato con riferimento alle assenze complessive del lavoratore, anche se verificatesi nella vigenza di diversi contratti collettivi, sia al fine di evitare disparità di trattamento rispetto ai lavoratori ammalatisi nell'ambito temporale di vigenza di un solo contratto, sia perché il riferimento equitativo al triennio di prevista efficacia del contratto è unicamente effettuato ai fini della Determinazione del più ampio periodo di tempo entro il quale le assenze devono essersi verificate (cosiddetto termine esterno) e viene dunque in rilievo come spazio temporale necessariamente unico ed invariabile, non influenzato da quello della concreta, residua vigenza dello stesso contratto al momento dell'inizio degli episodi morbosi. (V 2134/84, mass n 434173; (V 4959/83, mass n 429831).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 01/05/1976, Contr. Coll. 16/07/1979
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)