Sez. 1 - , Ordinanza n. 24704 del 19/10/2017 (Rv. 645931 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Revocazione di crediti ammessi - Art. 102 l.fall. “ratione temporis” vigente – Necessario accertamento della falsità antecedentemente al giudizio di revocazione dei crediti – Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
Nel giudizio di revocazione del decreto del giudice delegato o della sentenza del tribunale relativamente ad un credito ammesso al passivo, l'art.102 l.fall. nella formulazione vigente ante riforma ex d.lgs n. 5 del 2006, non richiede che l'accertamento della falsità, dell'errore essenziale o del rinvenimento di documenti decisivi sia intervenuto in un diverso procedimento svoltosi anteriormente alla domanda di revocazione, mancandone il riferimento normativo, ben potendo tale accertamento essere svolto in sede di revocazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 com. 4, Legge Falliment. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)