Sez. 2, Sentenza n. 311 del 13/01/2003 (Rv. 559627 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Decorrenza - Dalla data di verificazione in concreto dell'evento dannoso - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
Il momento iniziale della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno va individuato in quello in cui, a seguito dell'altrui condotta, si verifica la lesione concreta (e non potenziale) nella sfera giuridica del danneggiato. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che il diritto ad ottenere il risarcimento del danno causato dall'inadempimento o dall'inesatto adempimento professionale da parte di un geometra nella richiesta di condono edilizio, danno consistente nella perdita di tale beneficio, inizi a decorrere dalla data in cui è scaduto il termine ultimo per la presentazione della domanda di condono).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)