Sez. U, Sentenza n. 1886 del 21/04/1989 (Rv. 462541 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI - RECESSO O DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE - COGNIZIONE DELLE APPOSITE COMMISSIONI DI VIGILANZA - RESTITUZIONE DI SOMME - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI - RECESSO O DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE - COGNIZIONE DELLE APPOSITE COMMISSIONI DI VIGILANZA - RESTITUZIONE DI SOMME - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Con riguardo a cooperativa edilizia operante con il contributo anche parziale dello stato (incluso quello inerente agli interessi sui mutui agevolati), la controversia fra il socio e la cooperativa medesima, che abbia ad oggetto il recesso o la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, nonché la restituzione di somme, spetta, per la prima questione, alla cognizione delle apposite commissioni di vigilanza, ai sensi dell'art. 131 del R.d. 28 aprile 1938 n. 1165, e poi al giudice amministrativo, in Sede d'impugnazione delle deliberazioni delle commissioni, mentre, per la seconda questione, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (fermo restando per quest'ultimo il divieto di indagare e statuire sul presupposto della pretesa restitutoria, ove incluso nella previsione del citato art. 131). (V 4789/87, mass n 453439; (V 4788/87, mass n 453438).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)