Sez. L, Sentenza n. 6450 del 17/03/2009 (Rv. 607754 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE | Giudizio nel quale sia parte una Amministrazione dello Stato - Svolgimento fuori della sede degli uffici dell'Avvocatura dello Stato - Elezione di domicilio in luogo diverso dagli uffici dell'Avvocatura - Notifica della sentenza di primo grado - Al domicilio eletto per il giudizio di primo grado - Nullità - Conseguenze - Decorso del termine breve per l'impugnazione della sentenza - Esclusione.
AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE
Qualora in un giudizio svoltosi fuori della sede degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, quest'ultima si sia costituita in rappresentanza dell'Amministrazione convenuta, eleggendo domicilio in luogo diverso dai propri uffici, in base all'art. 2 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, la notifica della sentenza di primo grado, ai fini del decorso dei termini per la proposizione dell'appello, deve essere comunque effettuata all'Avvocatura dello Stato presso i suoi uffici, secondo la disciplina dettata dall'art. 11 del medesimo r.d., stante il carattere inderogabile di tale disposizione. Conseguentemente, la notifica della sentenza effettuata al domicilio eletto per il giudizio di primo grado è nulla e, come tale, inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)