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Sez. U, Sentenza n. 4000 del 02/05/1996 (Rv. 497321 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE | Giudizio nel quale sia parte una Amministrazione dello Stato - Difesa in giudizio - Delega a procuratore legale esercente nel circondario - Sentenza - Notifica - Al predetto procuratore delegato - Nullità.
Stato
decisa il 1996-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497321-01

AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE

La notifica, ai fini del decorso dei termini per la sua impugnazione, della sentenza pronunciata in un giudizio nel quale sia parte una amministrazione dello Stato e nel quale l'Avvocatura dello Stato abbia delegato per la rappresentanza della Amministrazione un procuratore legale esercente nel circondario dove si è svolto il giudizio come consentitole dall'art. 2, comma 1, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, deve essere effettuata all'Avvocatura dello Stato presso i suoi uffici, secondo il regime dettato dall'art. 11 dello stesso R.D. n. 1611/1933; pertanto la notifica effettuata al procuratore legale delegato è radicalmente nulla, con la conseguente inidoneità di tale notifica a far decorrere il termine breve per l'impugnazione della sentenza e impugnabilità della stessa sentenza entro il termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 2, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)