Sez. 1, Sentenza n. 11893 del 20/05/2006 (Rv. 589161 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO | Impugnazione, mediante appello, della sentenza di primo grado da parte del cittadino elettore - Termini - Tempestività - Spedizione a mezzo posta del ricorso - Equipollenza al deposito in cancelleria - Configurabilità - Ragioni e fondamento.
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO
In materia di contenzioso elettorale, ai fini della tempestività dell'impugnazione mediante appello della sentenza di primo grado proposta dal cittadino elettore che abbia esercitato l'azione popolare, al deposito in cancelleria del ricorso, prescritto dall'art. 82/2 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, deve ritenersi equipollente la spedizione del ricorso stesso avvenuta a mezzo del servizio postale, in quanto al procedimento in materia di contenzioso elettorale - stante la specialità dello stesso che si caratterizza, oltre che per la particolare snellezza, soprattutto per garantire al cittadino, al di fuori di rigidi schemi formali, la possibilità, attraverso lo strumento dell'azione popolare, di far far valere in giudizio cause di incompatibilità e di ineleggibilità - è estensibile il "dictum" della Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 98 del 2004, resa in tema di procedimento di opposizione a sanzioni amministrative, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consentiva il deposito del ricorso mediante invio per posta, in tal modo sancendo il venir meno dell'onere a carico del ricorrente di provvedere al deposito in cancelleria dell'atto introduttivo del giudizio.
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)