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Sez. U - , Sentenza n. 26857 del 14/11/2017 (Rv. 645917 - 02)

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE | Elezioni degli avvocati - Notifica del reclamo a mezzo posta - Possibilità - Sussistenza - Fondamento - Momento rilevante ai fini della tempestività - Spedizione del plico - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645917-02

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE

Il reclamo avverso la proclamazione degli eletti al Consiglio dell’ordine degli avvocati può essere proposto - non potendosi interpretare l’art. 59 del r.d. n. 37 del 1934 (richiamato dal secondo periodo dell’art. 36 della l. n. 247 del 2012) nel senso che esso prescriva esclusivamente il deposito dell'atto - anche mediante notifica: ove quest’ultima sia eseguita tramite il servizio postale, ai fini della tempestività, rileva il momento della spedizione dell’atto al COA, stante il generale principio, costituzionalmente rilevante, della scissione soggettiva degli effetti della notificazione.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 28, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)