Sez. 3, Sentenza n. 1211 del 04/04/1975 (Rv. 374649 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - MOTIVI DELL'ECCEZIONE - VINCOLATIVITA - ULTERIORI MOTIVI - DEDUZIONE DI PARTE - RILEVAZIONE DI UFFICIO - PRECLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - MOTIVI DELL'ECCEZIONE - VINCOLATIVITA - ULTERIORI MOTIVI - DEDUZIONE DI PARTE - RILEVAZIONE DI UFFICIO - PRECLUSIONE.*
Il motivo posto nella prima difesa a sostegno dell'eccezione di incompetenza per territorio, per il carattere dispositivo dell'eccezione stessa, oltre che per la preclusione stabilita dall'art 38 cod proc civ, vincola il giudice - compresa la Corte di Cassazione in Sede di regolamento di Competenza - e la parte che ha sollevato tale eccezione, nel senso che il giudice non puo rilevare motivi di incompetenza per territorio non dedotti dalla parte e questa non puo aggiungere, nell'ulteriore corso del giudizio, nuovi motivi a quelli invocati in limine litis ne apportarvi alcun mutamento. (Conf 965/73, mass n 363350).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)