Sez. 2, Sentenza n. 6642 del 01/04/2015 (Rv. 634796 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA | Procedimento disciplinare a carico degli esercenti le professioni sanitarie - Disposizione regolamentare ex art. 57, secondo comma, del d.P.R. n. 221 del 1950 - Illegittimità - Fondamento - Conseguenze.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA
In tema di procedimento disciplinare a carico degli esercenti le professioni sanitarie, l'art. 57, secondo comma, del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, pone un irragionevole onere a carico di chi ricorre alla Commissione centrale, collegando la prova della tempestività del deposito a mezzo posta del già notificato ricorso alla data della ricezione del plico da parte della segreteria della Commissione, anziché alla data della spedizione in raccomandazione postale, ciò in dissonanza da quanto stabilisce l'art. 149, terzo comma, cod. proc. civ. dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 2004. Ne consegue che la disposizione regolamentare deve essere disapplicata e che la declaratoria di irricevibilità del ricorso pronunciata dalla Commissione in base alla disposizione medesima deve essere cassata, in quanto priva di legittimo referente normativo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., DPR 05/04/1950 num. 221 art. 54, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)