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Sez. L, Sentenza n. 1602 del 08/03/1984 (Rv. 433677 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - DETERMINAZIONE DELLE QUALIFICHE DA ATTRIBUIRE AL LAVORATORE - ACCORDI RELATIVI TRA RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI ED IMPRENDITORIALI - NATURA - ESAME DEL GIUDICE RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA TRA MANSIONI ED INQUADRAMENTO - AMMISSIBILITÀ - CORRISPONDENZA TRA MANSIONI E QUALIFICA PREVISTA DAI PREDETTI ACCORDI - VALUTAZIONE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1984-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433677-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - DETERMINAZIONE DELLE QUALIFICHE DA ATTRIBUIRE AL LAVORATORE - ACCORDI RELATIVI TRA RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI ED IMPRENDITORIALI - NATURA - ESAME DEL GIUDICE RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA TRA MANSIONI ED INQUADRAMENTO - AMMISSIBILITÀ - CORRISPONDENZA TRA MANSIONI E QUALIFICA PREVISTA DAI PREDETTI ACCORDI - VALUTAZIONE - NECESSITÀ.*

Gli accordi stipulati tra rappresentanze sindacali aziendali e rappresentanti del datore di lavoro in ordine alla Determinazione delle qualifiche da attribuire ai prestatori di lavoro in base alle mansioni da questi svolte in seno ad una determinata azienda, pur differendo - a causa del riferimento specifico ai singoli lavoratori, sulle cui concrete posizioni direttamente incidono - dai contratti, accordi e patti stipulati dalle più vaste associazioni di categoria con carattere di generalità ed astrattezza, non possono tuttavia essere posti sullo stesso piano dei comuni negozi di accertamento, soggetti allo stesso regime della transazione, e pertanto non hanno efficacia vincolante o non precludono di conseguenza al giudice il Sindacato sull'effettiva corrispondenza tra le mansioni concretamente svolte ed il correlativo inquadramento. (Conf 890/83, mass n 425649; (Conf 3403/82, mass n 421379; (Conf 6270/81, mass n 417078; (Conf 155/80, mass n 403545).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2071, Cod. Civ. art. 2075, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)