Sez. L, Sentenza n. 3939 del 26/02/2004 (Rv. 570599 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Fallimento del datore di lavoro - Obbligo di corresponsione a carico del Fondo di garanzia ex art. 2 legge n. 297 del 1982 - Prescrizione del relativo diritto del lavoratore - Decorrenza - Dalla data di ammissione al passivo - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
Il diritto del lavoratore ad ottenere dall'Inps, in caso di fallimento del datore di lavoro, la corresponsione del t.f.r. a carico dello speciale fondo di cui al'art. 2 della legge n. 297 del 1982 presuppone, oltre che la dichiarazione di insolvenza dello stesso datore di lavoro, la verifica della esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo fallimentare. Prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all'Inps, e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia.
Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)