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Sez. L, Ordinanza n. 24207 del 29/08/2025 (Rv. 676192-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Presupposti - Rapporto contrattuale tra l'imprenditore uscente e quello subentrante - Necessità - Esclusione - Effetti.
Stato
decisa il 2025-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676192-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

In conseguenza del trasferimento di azienda - che si configura in tutti i casi in cui, ferma restando l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'attività economica, ne muta il titolare in virtù di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio, senza che sia necessario un rapporto contrattuale diretto tra l'imprenditore uscente e quello subentrante nella gestione e potendo, quindi, avvenire il trasferimento in due fasi, per effetto dell'intermediazione di un terzo -, i rapporti di lavoro proseguono con il nuovo titolare, senza necessità del consenso dei prestatori, con l'effetto che ogni lavoratore può far valere nei confronti della parte datoriale subentrante i diritti precedentemente maturati ed esercitabili nei confronti del cedente.

Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)