Sez. L, Sentenza n. 26215 del 07/12/2006 (Rv. 593521 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Presupposti - Rapporto contrattuale tra l'imprenditore uscente e quello subentrante - Necessità - Esclusione - Continuità dell'attività imprenditoriale con conservazione dell'oggetto e del complesso organizzato dei beni - Rilevanza - Effetti del trasferimento - Individuazione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
Si configura trasferimento di azienda in tutti i casi in cui, ferma restando l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'attività economica, ne muta il titolare in virtù di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio, dovendosi così prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l'imprenditore uscente e quello subentrante nella gestione; sicché il trasferimento di azienda è realizzabile, sempre che si abbia un passaggio dei beni di non trascurabile entità, anche in due fasi per effetto dell'intermediazione di un terzo. Una volta realizzatosi il trasferimento di azienda, i rapporti di lavoro preesistenti al trasferimento proseguono con il nuovo titolare senza necessità del consenso da parte dei lavoratori, con l'effetto che ogni lavoratore può far valere nei confronti del nuovo titolare i diritti maturati in precedenza ed esercitabili nei confronti del cedente. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio enunciato, ha confermato la sentenza impugnata dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento di un lavoratore e di condanna della ditta cessionaria al pagamento di differenze retributive, sul presupposto che si era venuto a verificare un trasferimento di azienda risultante dalla cessione, in un primo tempo, di un complesso funzionalmente organizzato di beni per lo svolgimento dell'attività produttiva, a cui aveva fatto seguito la successione formalizzata con atto notarile della società ricorrente in tutti i beni della iniziale datrice di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)