Sez. 5, Sentenza n. 17084 del 09/12/2014 Ud. (dep. 23/04/2015) Rv. 263242 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE | Bancarotta documentale - Art. 216, primo comma n. 2, prima parte, l. fall. - Sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili - Elemento soggettivo - Dolo specifico - Necessità.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall'articolo 216, primo comma n. 2 prima parte, l. fall. è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)