Sez. 5, Ordinanza n. 5905 del 06/12/1999 Cc. (dep. 16/02/2000) Rv. 216267 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Diverse ipotesi - Sottrazione, distruzione e falsificazione di libri e scritture contabili - Irregolare tenuta - Dolo specifico - Dolo intenzionale.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili, per espresso dettato dell'articolo 216, primo comma n. 2, della legge fallimentare, è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, mentre per le ipotesi di irregolare tenuta della contabilità, caratterizzate dalla tenuta delle scritture in maniera da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, è richiesto invece il dolo intenzionale, perché la finalità dell'agente è riferita ad un elemento costitutivo della stessa fattispecie oggettiva - l'impossibilità di ricostruire il patrimonio e gli affari dell'impresa - anziché a un elemento ulteriore, non necessario per la consumazione del reato, qual'è il pregiudizio per i creditori.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)