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Sez. 2, Sentenza n. 1715 del 26/06/1968 Ud. (dep. 25/11/1968) Rv. 109555 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE(PREDIBATTIMENTO) -DECRETO DI CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - OMISSIONE -NULLITA ASSOLUTA - SILENZIO DELL'IMPUTATO O DEL DIFENSORE -MANCATA IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DI CONTUMACIA - SANATORIA -ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/109555-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE(PREDIBATTIMENTO) -DECRETO DI CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - OMISSIONE -NULLITA ASSOLUTA - SILENZIO DELL'IMPUTATO O DEL DIFENSORE -MANCATA IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DI CONTUMACIA - SANATORIA -ESCLUSIONE.*

La mancata notificazione del decreto di citazione a giudizio da luogo a nullita assoluta e insanabile perche attinente all'intervento dell'imputato nel giudizio e percio rilevabile, ai sensi dell'art.185 n.3 cod.proc.pen., in ogni stato e grado del procedimento. Ne tale nullita puo ritenersi sanata dal silenzio dell'imputato o del suo difensore o dalla mancata impugnazione dell'ordinanza dichiarativa della contumacia e neppure dalla acquiescenza o dalla espressa rinuncia a farla valere da parte dell'imputato, perche le nullita previste dall'art 185 cod proc pen, sono stabilite allo scopo di assicurare una retta amministrazione della giustizia, onde la stessa rinunzia dell'interessato ad avvalersene deve essere considerata irrilevante e priva di giuridica efficacia. (Conf.104771, anno 1967, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)