Sez. 2, Sentenza n. 2227 del 10/07/1971 (Rv. 353029 - 01)
TRASPORTI PUBBLICI - IMPIEGATI E AGENTI DI FERROVIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE (LAVORO SUBORDINATO) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - DIPENDENTI DA AZIENDE DI AUTOSERVIZI EXTRAURBANI - NECESSITA - CONDIZIONI - PROVVEDIMENTI INTERVENUTI NEL CORSO DEL RAPPORTO DI LAVORO.*
TRASPORTI PUBBLICI - IMPIEGATI E AGENTI DI FERROVIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE (LAVORO SUBORDINATO) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - DIPENDENTI DA AZIENDE DI AUTOSERVIZI EXTRAURBANI - NECESSITA - CONDIZIONI - PROVVEDIMENTI INTERVENUTI NEL CORSO DEL RAPPORTO DI LAVORO.*
Il reclamo amministrativo previsto, per il personale degli autoservizi extraurbani, dall'art 10 del RDL 8 gennaio 1931, n 148, nel testo modificato dall'art unico della l 24 luglio 1957, n 633, applicabile a detto personale in base alla l 22 settembre 1960 n 1054, alla condizione che per le normali esigenze di tutti gli autoservizi dell'azienda siano necessari, a giudizio del ministero dei trasporti, piu di 25 dipendenti, e prescritto con esclusivo riferimento ai provvedimenti adottati nel corso del rapporto di lavoro. Esso non e, pertanto, necessario nei casi in cui, per l'avvenuta estromissione del dipendente, il rapporto di servizio sia di fatto cessato.*
Riferimenti normativi: Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 2, Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 5, Legge 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)