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Sez. L, Sentenza n. 2910 del 11/05/1984 (Rv. 434960 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - NECESSITÀ - PRESUPPOSTI - PROPOSIZIONE IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI SERVIZIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434960-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - NECESSITÀ - PRESUPPOSTI - PROPOSIZIONE IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI SERVIZIO - ESCLUSIONE.*

La necessità del preventivo reclamo in via gerarchica - che, a norma dell'art. 10 del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 (modificato dalla legge 24 luglio 1957 n. 633), è prescritto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 1979, soltanto come condizione di procedibilità (e non più di proponibilità) della domanda giudiziaria - sussiste con esclusivo riguardo a provvedimenti adottati nel corso del rapporto di lavoro del personale dipendente da aziende di pubblico trasporto e, pertanto, va esclusa nel caso in cui, per la definitiva estromissione del lavoratore dall'azienda, il rapporto di servizio sia cessato. (V 4617/82, mass n 422587; (V 2227/71, mass n 353029).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)