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Sez. 1, Sentenza n. 2873 del 12/04/1988 (Rv. 458470 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INTERDIZIONE GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICA AL P.M. - MANCANZA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1988-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458470-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INTERDIZIONE GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICA AL P.M. - MANCANZA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITÀ.*

Poiché l'art. 70 cod. proc. civ. dispone che nelle questioni riguardanti lo stato e la capacità delle persone il pubblico ministero deve intervenire nel giudizio o agire a pena di nullità, il ricorso per Cassazione contro la sentenza emessa nel giudizio di interdizione o di inabilitazione deve essere notificato al P.m. presso il giudice a quo, onde consentirgli il pieno Esercizio delle facoltà processuali spettanti alle parti private (compresa quella di proporre l'eventuale impugnazione incidentale) non essendo sufficiente la presenza, nel giudizio di Cassazione, del P.m. ex art. 70 penultimo comma. In difetto di detta notifica, deve disporsi l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ., con la conseguenza che, ove a tanto la parte non provveda, nel termine fissato dal giudice, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 317, Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)