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Sez. 1, Sentenza n. 5149 del 27/11/1989 (Rv. 464358 - 01)

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO - POTERI DEL P.M. - GIUDIZIO D'IMPUGNAZIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL P.M. PRESSO IL GIUDICE A QUO - OBBLIGATORIETÀ - PRESENTAZIONE DELLE PROPRIE CONCLUSIONI DA PARTE DEL P.M. PRESSO IL GIUDICE D'APPELLO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464358-01

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO - POTERI DEL P.M. - GIUDIZIO D'IMPUGNAZIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL P.M. PRESSO IL GIUDICE A QUO - OBBLIGATORIETÀ - PRESENTAZIONE DELLE PROPRIE CONCLUSIONI DA PARTE DEL P.M. PRESSO IL GIUDICE D'APPELLO - IRRILEVANZA.*

Nelle cause che lo stesso pubblico ministero potrebbe proporre ex art. 70 n. 1 cod. proc. civ. (nella specie in relazione all'art. 78 del R.d. 29 giugno 1939, n. 1127, con riguardo a domanda di nullità di un brevetto, proposta in via riconvenzionale), egli ha gli stessi poteri che competono alle parti, ed in specie quello di impugnare le decisioni prese nel grado di processo cui è stato presente. Pertanto, ove l'impugnazione sia stata proposta da una parte privata, questa deve essere notificata anche al P.m. presso il giudice a quo, mancando altrimenti la presenza di tutte le parti nel processo di secondo grado, e, se tale notificazione sia stata omessa, il giudice di appello deve supplirvi ordinando l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quel pubblico ministero, senza che assuma rilievo in senso contrario la circostanza che, a seguito di comunicazione ex art. 71 cod. proc. civ., il P.m. presso il giudice di appello abbia preso le sue conclusioni nel giudizio di secondo grado, poiché la legittimazione ad impugnare la decisione di primo grado non spetta a quest'ultimo ufficio, ma quello del P.m. presso il giudice a quo. (Conf 413/89, mass n 461532; (Conf 2873/88, mass n 458470; (Conf 184/87, mass n 449952).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 331, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)