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Sez. 1, Sentenza n. 4226 del 15/11/1976 (Rv. 382910 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - AUTOLIQUIDAZIONE E CONTESTUALE VERSAMENTO DELL'IMPOSTA ANTERIORMENTE ALLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA - ACCERTAMENTO INTEGRATIVO DI MAGGIOR VALORE - VERSAMENTO ULTERIORE ANTERIORMENTE ALLA PREDETTA DICHIARAZIONE - PENDENZA DEL RICORSO AVVERSO L'ACCERTAMENTO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1976-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382910-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - AUTOLIQUIDAZIONE E CONTESTUALE VERSAMENTO DELL'IMPOSTA ANTERIORMENTE ALLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA - ACCERTAMENTO INTEGRATIVO DI MAGGIOR VALORE - VERSAMENTO ULTERIORE ANTERIORMENTE ALLA PREDETTA DICHIARAZIONE - PENDENZA DEL RICORSO AVVERSO L'ACCERTAMENTO - CONSEGUENZE.*

In ipotesi di autoliquidazione dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili di cui alla legge n 44 del 1966, con contestuale versamento della somma relativa direttamente alla tesoreria comunale, effettuata prima della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (avvenuta il 28 maggio 1966) della pronuncia di illegittimita costituzionale dell'art 25 della legge medesima, la obbligazione tributaria deve ritenersi definitivamente estinta ed il rapporto divenuto insensibile all'esplicazione degli effetti di detta pronuncia. Per altro, siffatta insensibilita non importa anche esaurimento della pretesa fiscale che, in Sede di controllo della dichiarazione del contribuente, l'ente impositore abbia avanzato attraverso lo accertamento di maggior valore, accertamento integrativo che, se fondato, puo dar vita ad una nuova obbligazione tributaria. Il versamento d'imposta eseguito a seguito dell'accertamento integrativo, ancorche anch'esso anteriore alla pubblicazione della citata dichiarazione d'incostituzionalita, non puo ritenersi insensibile a tale pronuncia quando al momento di detta pubblicazione era ancora pendente il ricorso proposto dai contribuenti alla commissione comunale avverso l'accertamento stesso. (V 3225/72, mass n 361028).*

Riferimenti normativi: Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)