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Sez. 2, Sentenza n. 2884 del 06/10/1972 (Rv. 360615 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE - AZIONE DI ACCERTAMENTO - ESTREMI DELL'INTERESSE AD AGIRE.*
Stato
decisa il 1972-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360615-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE - AZIONE DI ACCERTAMENTO - ESTREMI DELL'INTERESSE AD AGIRE.*

L'interesse ad agire richiesto dall'art 100 cod proc civ consiste nella esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. Tale interesse, riferito all'Azione di accertamento, non implica necessariamente la lesione di un diritto, bastando la sussistenza attuale di una incertezza obbiettiva, di per se suscettibile di recare pregiudizio. Ed il relativo accertamento, riguardano una condizione per la proponibilita della domanda, e per ottenere la trattazione del merito, e estraneo all'indagine sulla fondatezza della pretesa ed e indipendente, quindi, dall'esito della controversia. (nella specie i giudici del merito avevano dichiarato inammissibile per difetto d'interesse la domanda di accertamento di proprieta avanzata dalla attrice solo perche la convenuta aveva riconosciuto in comparsa conclusionale, dopo l'espletamento della consulenza tecnica, ed il deposito della relazione, che la pretesa attrice era fondata. La Cassazione ha accolto la censura mossa contro tale statuizione enunciando il principio di diritto che precede, ed osservando in ordine alla domanda la convenuta non aveva sollevato alcuna eccezione, neppure in occasione della disposta consulenza tecnica, contrastandola invece sul piano processuale, per non essere stata proposta con l'atto introduttivo del giudizio, mentre il riconoscimento contenuto nella comparsa conclusionale poteva offrire al giudice solo elementi di valutazione desumibili dal comportamento della parte circa la fondatezza nel merito della domanda, ma non implicarne la inammissibilita per difetto di interesse, essendo tale interesse chiaramente dimostrato dal comportamento della convenuta che, accettando il contraddittorio sulle domande aveva mostrato implicitamente di volervi resistere). (V 421'69, mass n 338489).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)