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Sez. 3, Sentenza n. 3214 del 26/11/1973 (Rv. 367045 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 348 COD PROC CIV - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1973-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367045-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 348 COD PROC CIV - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata la questione dell'illegittimita costituzionale dell'art 348 cod proc civ in relazione all'art 24 della Costituzione poiche la predetta norma, lungi dall'ostacolare o impedire il diritto di difesa, ne sollecita l'Esercizio colpendo la inosservanza delle norme che disciplinano il compimento di attivita processuali.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)