Sez. U - , Ordinanza n. 28329 del 05/11/2019 (Rv. 656054 - 02)
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Responsabilità genitoriale – Giurisdizione in ambito UE - Mancato rientro del minore – Proroga della giurisdizione - Limiti – Art. 10, lett. b) del Regolamento (CE) n. 2201 del 2003 – Principio della “perpetuatio jurisditionis” – Operatività.
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI
In tema di giurisdizione sulle domande relative alla responsabilità genitoriale in ambito UE, ove il minore, condotto all'estero con il consenso di entrambi i genitori, non rientri nello Stato di residenza abituale per decisione di uno solo di essi, è prorogata la giurisdizione dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del mancato rientro, sempre che non sussistano le condizioni indicate nell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 2201 del 2003, fermo restando che, ai fini dell'applicazione della lett. b) di tale articolo - il quale, a determinate condizioni, attribuisce rilievo al soggiorno del minore per almeno un anno nello Stato in cui è trattenuto - non si può tenere conto della permanenza successiva alla data della proposizione della domanda, dovendosi dare applicazione al principio della "perpetuatio jurisditionis", contemplato (oltre che dal nostro ordinamento, anche) dal menzionato Regolamento, come si evince dalla disciplina generale, contenuta all'art. 8, comma 1, dello stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 quater, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 8, Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 8, Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 10, Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)